Tabelle millesimali
I diritti e gli obblighi facenti capo a ciascun condomino competono in relazione al valore della rispettiva proprietà.
Il valore della proprietà è espresso in millesimi; tali millesimi sono riportati in una apposita tabella (tabella dei millesimi condominiali), tabella che a norma dell’articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile , è allegata al regolamento di condominio.
E’ possibile peraltro che i condomini possano limitarsi ad approvare la sola tabella millesimale, senza approvare anche il regolamento di condominio, qualora la sua adozione non si obbligatoria per legge (condominio con numero di condomini superiore a 10: articolo 1138 del codice civile)
Nel caso esistano parti comuni destinati a servire i condomini in misura diversa si distingue tra:
Le tabelle generali che esprimono i millesimi in relazione al valore dell’intero edificio e quindi da utilizzare per il calcolo dei quorum assembleari e per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni a tutte le unità del condominio;
Le tabelle di gestione, le quali esprimono, invece i millesimi da utilizzare solo per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni destinate a servire i condomini in maniera diversa (art 1123 cc secondo comma) ovvero quando un edificio abbia più scale, cortili, lastrici, opere destinate a servire una parte dell’intero fabbricato (articolo 1123 terzo comma cc) (ad esempio la “tabella scale” , la “tabella ascensore” la “tabella riscaldamento”)

L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile dispone che le tabelle millesimali si possono modificare: occorre però l’unanimità. E’ però sufficiente però un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio quando:
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siano conseguenza di un errore;
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per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino: in tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
In tali ultime due ipotesi, qualora non vengano revisionate le tabelle, in presenza dei succitati due presupposti, la legge (articolo 69 comma due delle disposizioni di attuazione del codice civile) dispone che il singolo condomino possa convenire in giudizio il condominio, in persona dell’amministratore in carica.
Quest’ultimo a seguito di tale citazione in giudizio, deve convocare immediatamente l’assemblea per assumere la relativa decisione e, qualora non la convochi, può essere revocato e condannato al risarcimento danni.